Back To Top

Condizioni Generali di Contratto

Le presenti Condizioni Generali (le “CG”) unitamente al modulo d’Ordine (il “Modulo d’Ordine” o la “Scheda Tecnica”) regolamentano il rapporto contrattuale tra Digiton S.r.l., con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli, P. IVA 08572341215, REA NA–968797 (“Digiton”), la quale fornisce diverse tipologie di servizi quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di gestione social network e social media marketing (i “Servizi”, i cui dettagli sono riportati nella Scheda Tecnica), per il Cliente, così come definito all’interno della Scheda Tecnica (il “Cliente” e Digiton, di seguito, congiuntamente, le “Parti”). I Servizi verranno forniti secondo i dettagli e le modalità stabiliti nella Scheda Tecnica concordata tra le Parti.

Con le espressioni “Contratto” o “Accordo” si intenderanno quindi le presenti CG, la Scheda Tecnica e qualsiasi ulteriore accordo scritto e sottoscritto tra le Parti (gli “Accordi Speciali”).

Non saranno vincolanti per le Parti integrazioni o modifiche dell’Accordo se non comunicate per iscritto ed espressamente accettate per iscritto da entrambe le Parti.

 

RUOLO DI DIGITON

  1. Digiton accetta l’incarico non esclusivo per il Territorio (come definito nella Scheda Tecnica) di fornire i Servizi al Cliente come di volta in volta specificati nella Scheda Tecnica. Tutto quanto non espressamente previsto nella Scheda Tecnica, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i servizi affini e/o attinenti i Servizi, deve ritenersi escluso dall’Accordo e dovrà essere oggetto di specifico e diverso accordo e/o Scheda Tecnica tra le Parti.

 

PRESTAZIONE DEI SERVIZI

  1. Il Cliente (i) darà a Digiton istruzioni chiare circa i Servizi di suo interesse e garantirà che tutte le informazioni fornite dal Cliente e dai propri collaboratori per la fornitura dei Servizi siano precise e accurate e (ii) assicurerà la massima collaborazione a Digiton, mettendole a disposizione tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura dei Servizi. In relazione a tutto quanto precede, il Cliente dichiara e garantisce che le informazioni, i materiali forniti a Digiton, nonché i contenuti forniti dal Cliente ai fini dell’espletamento dei Servizi, non violano alcun diritto di terzi, ivi inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale, come di seguito definiti. Il Cliente si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne Digiton da ogni e qualsivoglia responsabilità, pretesa, costo, onere, spesa (anche legale), danno (diretto e indiretto), derivanti da qualsivoglia violazione del presente articolo.

 

  1. Il Cliente si impegna a fornire a Digiton, a semplice richiesta, ogni e qualsivoglia documentazione necessaria ai fini della determinazione del ROI (Return on Investments). In relazione a quanto precede, il Cliente garantisce che le informazioni fornite saranno complete, corrette e veritiere.

 

  1. Ciascuna Scheda Tecnica verrà concordata tra le Parti e conterrà la descrizione dettagliata di tutti i Servizi tra cui il Cliente potrà scegliere e dei relativi compensi, che saranno dovuti a Digiton in conseguenza del tipo di Servizio scelto dal Cliente. Qualunque modifica, cancellazione o aggiunta alla Scheda Tecnica o alle CG sarà ritenuta valida solo se ratificata per iscritto da entrambe le Parti, a mero titolo esemplificativo, per il tramite di una nuova Scheda Tecnica.

 

  1. Ciascun Servizio, nel caso in cui Digiton ne richieda l’approvazione entro una determinata scadenza, si riterrà tacitamente accettato se Digiton non avrà ricevuto una specifica risposta di approvazione o diniego alla scadenza indicata. Il Cliente riconosce e accetta che il suo ritardo nell’approvazione di quanto sopra e/o di ogni singola fase della fornitura dei Servizi oggetto dell’Accordo potrà provocare un ritardo nel completamento degli stessi senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo a Digiton.

 

  1. Resta inoltre inteso tra le Parti che se, nell’ambito dei Servizi oggetto del presente Accordo, il Cliente dovesse richiedere e/o comunque avere la necessità di stanziare un budget pubblicitario legato ad una o più campagne pubblicitarie, i relativi costi saranno interamente a carico del Cliente. Il Cliente riconosce che tale attività, ove richiesta, sarà soggetta ad una quotazione separata, a fronte della quale Digiton emetterà nei confronti del Cliente apposita fattura.

 

COMPENSI

  1. A fronte della fornitura dei Servizi, il Cliente riconoscerà a Digiton il Compenso definito nella Scheda Tecnica, nonché il rimborso delle spese e dei costi di produzione stabiliti in ciascuna Scheda Tecnica.

 

  1. Digiton fatturerà al Cliente secondo le scadenze previste dalla Scheda Tecnica e il Cliente provvederà al pagamento del Compenso entro il termine previsto nella Scheda Tecnica.

 

  1. Eventuali trasferte richieste dal Cliente a Digiton sono da considerarsi come un costo extra che verrà di volta in volta concordato dalle Parti e specificato all’interno della Scheda Tecnica o diverso accordo scritto tra le Parti.

 

  1. In caso di mancato pagamento dei Compensi da parte del Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura, Digiton avrà il diritto di sospendere la fornitura dei Servizi, senza che ciò possa costituire inadempimento di Digiton o possa costituire oggetto di alcuna richiesta di risarcimento da parte del Cliente.

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

  1. Ai fini dell’Accordo per “Diritti di Proprietà Intellettuale” si intendono ogni e qualsivoglia diritto di proprietà industriale e intellettuale quali a titolo meramente esemplificativo, marchi, software, brevetti, disegni e modelli, diritti d’autore e know-how.

 

  1. Le Parti riconoscono ed accettano che l’Accordo non implica, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, alcun trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall’altra Parte nell’ambito della fornitura dei Servizi.

 

  1. Ove i Servizi lo richiedano, ciascuna Parte autorizza l’altra Parte ad utilizzare esclusivamente i propri Diritti di Proprietà Intellettuale necessari per la erogazione dei Servizi. Ogni e qualsivoglia utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale diverso da quanto strettamente necessario all’esecuzione dell’Accordo dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti per iscritto e approvato dalla Parte che ne è titolare.

 

  1. Il Cliente inoltre dichiara e garantisce che: (i) i Diritti di Proprietà Intellettuale sulle creatività e/o contenuti e/o in generale ogni e qualsivoglia materiale fornito a Digiton nell’ambito dei Servizi sono di titolarità del Cliente e/o dei terzi licenzianti del Cliente; (ii) l’utilizzo delle creatività e/o contenuti e/o in generale ogni e qualsivoglia materiale fornito a Digiton ai sensi e per gli effetti dell’Accordo non violerà in alcun modo Diritti di Proprietà Intellettuale e/o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi, ivi inclusi i diritti di immagine di terzi. Resta inteso tra le Parti che il Cliente manleva e tiene indenne Digiton da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, spesa (anche legale), costo, onere o indennità derivante da una violazione di quanto previsto al presente articolo.

 

  1. Ciascuna Parte riconosce la validità dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell’altra e si impegna a non contestarla in alcun modo anche in seguito alla cessazione dell’Accordo per qualsivoglia causa.

 

  1. Ove necessario, il Cliente concede a Digiton il diritto di utilizzare e/o modificare le creatività e/o contenuti e/o in generale ogni e qualsivoglia materiale e/o gli eventuali marchi e/o segni distintivi contenuti nelle medesime creatività nella misura necessaria all’espletamento dei Servizi.

 

DURATA

  1. L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica e avrà termine alla data indicata in ciascuna Scheda Tecnica. Alla scadenza l’Accordo sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo e alle stesse condizioni previste dalla Scheda Tecnica medesima, salvo che una delle Parti trasmetta all’altra a mezzo p.e.c. o raccomandata A/R apposita disdetta entro 30 giorni dalla scadenza.

 

RISOLUZIONE

  1. Resta inteso tra le Parti che Digiton potrà risolvere l’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviarsi al Cliente a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R, con cui la medesima dichiara la propria intenzione di volersi avvalere di detta clausola risolutiva espressa qualora il Cliente violi uno dei seguenti articoli: 2, 3, 4, 8, 25 e 26.

 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

  1. Indipendentemente da ogni altra disposizione contenuta nell’Accordo, le Parti convengono che la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni assunte da Digiton verso il Cliente in base all’Accordo resterà limitata – nel massimo – ai Compensi dalla stessa ricevuti in virtù dell’Accordo medesimo.

 

  1. In nessun caso una delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra di qualunque perdita o ricavo o provento presente o anticipato, di perdita di contratti o di qualunque altra perdita o danno specifico, indiretto o in qualunque modo imputabile ed eventualmente causato da condotte illecite (compresa la negligenza), da violazione degli accordi o altro, che tale danno o perdita sia o meno prevedibile, previsto o noto.

 

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

  1. Ai fini delle CG, per “Normativa Privacy” deve intendersi il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (“GDPR”), i provvedimenti del Garante della privacy e ogni altra normativa relativa alla protezione dei dati personali.

 

  1. Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di informativa di cui alla Normativa Privacy, dichiara di essere stata informata:
  2. che ogni informazione relativa all’altra Parte acquisita in forza dell’Accordo e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Normativa Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire l’Accordo e adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dalle CG;
  3. della possibilità di esercitare i diritti di cui al capo III GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento.

 

  1. Le Parti si impegnano espressamente, per quanto di propria competenza, a rispettare la Normativa Privacy e in generale tutta la normativa, italiana ed europea, sul trattamento dei dati personali degli utenti, in relazione ai quali ciascuna di esse è Titolare del Trattamento, ed entrambe riconoscono che il rispetto degli obblighi in materia di protezione e tutela delle informazioni e dei dati personali è materia della massima importanza per le rispettive società.

 

  1. Le Parti riconoscono ed accettano che, qualora i Servizi prevedano attività di trattamento di dati personali di titolarità del Cliente, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il Cliente nominerà Digiton quale Responsabile del trattamento con adeguato atto di nomina, che verrà allegato all’Accordo e che le Parti riconoscono espressamente quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Inoltre, il Cliente si impegna sin da ora a fornire e/o sottoscrivere qualsivoglia documentazione in materia di protezione dei dati personali che dovesse essere necessaria ai sensi della Normativa Privacy (a mero titolo esemplificativo, informative privacy, manleve, procedure di consenso) e ai fini dell’Accordo.

 

RISERVATEZZA

  1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservati i termini dell’Accordo e tutte le informazioni riservate (anche ove non espressamente indicate come tali) di natura tecnica e commerciale concernenti l’attività svolta dall’altra parte e di cui la stessa sia venuta a conoscenza nel corso della durata dell’Accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso e ad utilizzare le suddette informazioni per le sole finalità di cui all’Accordo. Le disposizioni contenute nel presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni successivamente alla cessazione dell’Accordo e, in ogni caso, fintanto che le informazioni resteranno nella disponibilità e sotto il controllo della Parte che ne è titolare e, quindi, fintanto che resteranno tutelabili ai sensi della normativa applicabile nel Territorio.

 

  1. Qualsiasi comunicazione fra le parti sarà fatta per iscritto e potrà essere consegnata direttamente alla Parte interessata oppure tramite raccomandata A/R oppure via PEC agli indirizzi contenuti nella Scheda Tecnica e all’attenzione dei referenti indicati nella Scheda Tecnica (anticipata via mail agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica), ovvero presso il diverso indirizzo o referenti che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data dell’Accordo in conformità a quanto precede.

 

TERZI

  1. Nessuna delle due Parti potrà cedere, trasferire, fatturare o fare oggetto di trattativa in qualunque modo l’Accordo o ciascuno dei diritti in esso previsti senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte.

 

GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

  1. L’ Accordo è governato dalla legge italiana. Entrambe le Parti si rimettono alla giurisdizione del Tribunale di Milano nel caso dovessero insorgere controversie in merito alla sua applicazione.